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LA PLUSVALENZA IMMOBILIARE E LE NOVITÀ DEL 2020

Pubblicato da giovanni baggio il 8 Gennaio 2020
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LA PLUSVALENZA IMMOBILIARE

La plusvalenza immobiliare è il guadagno netto ottenuto dalla differenza tra il prezzo di vendita di un immobile o di un terrene edificabile e il costo di aquisto; in parole più semplici, il guadagno netto ottenuto dalla vendità di una proprietà. Il Fisco tassa la plusvalenza immobiliare ai fini delle imposte sui redditi se questa si realizza entro 5 anni dall’acquiasto o costruzione.  Sono escluse da tassazione:

  • Gli immobili adibiti a “prima casa” a patto che entro un anno si proceda all’acquiasto di una nuova abitazione
  • Gli immobili o terreni edificabili derivanti da successione
  • Gli immobili o terreni rivenduti dopo 5 anni

 

COME SI CALCOLA

In caso di guadagno a seguito di una vendita di una casa (non “prima casa”) o un terreno (edificabile)  entro 5 anni dal suo acquisto, la plusvalenzava – cioè la differenza tra costo di vendita e costo di acquisto comprensivo della parcella del notaio, la commissione dell’agenzia, eventuali costi di ristrutturazione ecc. –  va  inserita sotto la voce “altri redditi” della dichiarazione dei redditi, per poi pagare la relativa aliquota Irpef di riferimento (23%,27%,38%, 41% e 43%); oppure si può chiedere in sede di rogito di applicare un’imposta sostitutiva , che va pagata contestualmente al rogito e che il notaio pagherà una volta che l’atto sarà registrato per via telematica.

NOVITÀ!!!

A partite da quest anno l’imposta sostitutiva , riscossa dal notaio, passa dal 20% al 26%. 

Secondo quanto previsto dalla finanziaria del 2020:

In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili l’art. 1, comma 496, Finanziaria 2006, prevede la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l’applicazione di un’imposta sostituiva, in luogo della tassazione ordinaria, è confermato che la predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora aumentata dal 20% al 26%.

Ciò significa che l’aumento della tassa sulla plusvalenza immobiliare annulla o riduce notevolmente il beneficio dell’ imposta sostituiva, almeno per i contribuenti con redditi rientranti nel primo e anche nel secondo scaglione Irpef (fino a 28.000 euro di reddito).

Per questi, i vantaggi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva al 26%, in luogo della più vantaggiosa aliquota Irpef del 23%, ovvero di quella successiva del 27%, dovrebbero essere calcolati scrupolosamente, considerando l’impatto della plusvalenza ricavata sul reddito complessivo dichiarato.

L’imposta sostitutiva rimarrà quindi un vantaggio solo per i contribuenti con redditi complessivi oltre i 28.000 Euro.

 

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