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SOSPENSIONE DEI MUTUI PRIMA CASA, A CHI SPETTA E COME FUNZIONA.

Pubblicato da giovanni baggio il 19 Marzo 2020
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Il Decreto legislativo “cura Italia” ha esteso ventaglio dei beneficiari del Fondo per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l’acquisto della prima casa, vediamo chi ne ha diritto e se conviene davvero.

19 Marzo 2020

Con il decreto «cura Italia» (18/2020) il Governo ha deciso di estendere ulteriormente la platea dei potenziali beneficiari della moratoria sui mutui prima casa che hanno diritto alla sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà e, per i prossimi nove mesi (cioè fino a circa metà dicembre), è stato eliminato il tetto di 30mila euro di reddito Isee necessario finora per accedere alla misura.

Per poter presentare domanda tramite la propria banca – anche se i decreti sono già operativi –  bisognerà attendere qualche settimana perché sono attesi chiarimenti sulle modalità attuative delle nuove disposizioni. Nel frattempo è bene informarsi e raccogliere l’eventuale documentazione necessaria per non farsi trovare impreparati.

 

BUDGET DEL FONDO

Sono 400 milioni di euro che si aggiungono ai 25 milioni residui stanziati con il Dl 09/2020.

 

CHI A DIRITTO ALLA SOSPENSIONE

CI sono dei requisiti di base per poter accedere alla moratoria. Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo:

  •  Per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250mila euro e in possesso di indicatore . Il mutuo deve, inoltre,
  • Essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.
  • È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle rate,  con ritardi non superiori  a 90 giorni consecutivi. 
  • Isee non superiore a 30mila euro. Quest’ultimo requisito reddituale è stato però eliminato per i prossimi nove mesi. La sospensione totale arriva fino a 18 mesi
 
  • sospensione o riduzione  dell’orario di lavoro per almeno trenta giorni,
  • cessazione del rapporto di lavoro (subordinato, parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia, a tempo determinato o indeterminato)
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
  • perdite dimostrabili –per i lavoratori autonomi –  su base trimestrale (ultimo trimestre 2019) pari al 33% sul fatturato in questo caso i benefici sono ammessi per 9 mesi.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA (ad oggi, 19 marzo 2020)

Non servirà l’Isee per accedere al fondo, visto la sua difficoltà a “misurare” la situazione recente del nucleo familiare.

Per le partite Iva probabilmente basterà un’autocertificazione per dichiarare  di aver registrato (sulla base delle dichiarazioni Iva) in untrimestre (o in un minor lasso di tempo) successivo al 21 febbraio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato risalente all’ultimo trimestre 2019, a causa delle restrizioni operate per contenere l’emergenza da coronavirus. Da Consap fanno sapere che, anche su questo punto, il ministero dovrà fornire chiarimenti perché non è chiaro quale debba essere il periodo di confronto se si prende in esame un lasso di tempo inferiore al trimestre.

Per quanto riguarda, invece, chi ha subìto una riduzione dell’orario di lavoro o la sospensione dall’attività è atteso un decreto attuativo di natura non regolamentare del Mef che dovrà “modulare” la durata della sospensionee specificare la documentazione richiesta, da presentare a corredo della domanda. Il modulo e la piattaforma informatica andranno adeguate alle nuove direttive. A certificare la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro servirà in entrambe i casi un attestato del datore.

 

CONVIENE DAVVERO??

In linea di massima, seppur sia una valida manovra a sostegno dei privati, se si è in grado di continuare far fronte alle rate del mutuo non conviene sospendrlo. Vi spiego perchè…

Il fondo pagherà agli istituti di credito solo il 50% degli interessi maturati nel perido della sospensione -calcolati sulla base dell’Irs o dell’Euribor  – attualmente ai minimi sotrici -, il restante 50% degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento
In ogni caso prima di fare domanda è bene valutare la reale convenienza della moratoria.

Finita la sospensione il mutuatario riprenderà (applicando i tassi che ci saranno in quel momento) a pagare le rate partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domandae il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione. Su questo punto bisogna ricordarsi che i mutui più datati hanno più capitale e meno interessi da restituire. – quindi più giovane è il vostro mutuo più la sospensione “sarà costosa”

Senza contare che accedere al fondo potrebbe significare, per alcuni, precludersi la possibilità di surrogare il mutuo non solo chiaramente durante il periodo di sospensione, ma anche in futuro. Umberto Stivala, esperto di mutui di Facile.it, ricorda che «in passato, ci sono stati istituti di credito che hanno negato la surroga a mutuatari che anni prima avevano fatto ricorso al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate». Un’alternativa , vista la picchiata dei tassi fissi, potrebbe essere, ad esempio, aspettare che termini il periodo di criticità per poi optare per una surroga o una rinegoziazione, se necessario allungando il piano di ammortamento per alleggerire la rata.

 

Per ulteriori delucidazioni scrive a: info@immobiliarebaggio.com

FONTE : Il Sole 24 ore.

 

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